Articoli punitivi dell'UCMJ

Articolo 108 - Distruzione di proprietà del governo

Testo

"Qualsiasi persona soggetta a questo capitolo che, senza l'autorizzazione appropriata-

  1. vende o altrimenti cede;
  2. volontariamente o per negligenza danneggia, distrugge o perde; o
  3. volontariamente o per negligenza soffre di essere perso, danneggiato, distrutto, venduto, o indebitamente disposto, qualsiasi proprietà militare degli Stati Uniti, sarà punito come un tribunale marziale possa dirigere ".

Elementi

1. Vendita o altro smaltimento di beni militari .

2. Danneggiare, distruggere o perdere proprietà militari .

3. La sofferenza della proprietà militare va persa, danneggiata, distrutta, venduta o erroneamente alienata .

Spiegazione

1. Proprietà militare . La proprietà militare è di proprietà, reale o personale, posseduta, detenuta o utilizzata da una delle forze armate degli Stati Uniti. Se è irrilevante se la proprietà venduta, disposta, distrutta, smarrita o danneggiata sia stata rilasciata all'imputato, a qualcun altro o addirittura emessa. Se è provato da prove dirette o circostanziate che elementi di emissione individuale sono stati rilasciati all'imputato, si può inferire, a seconda di tutti gli elementi di prova, che il danno, la distruzione o la perdita dimostrata è dovuta alla negligenza dell'accusato. La vendita al dettaglio di negozi di scambio di servizi non è proprietà militare ai sensi di questo articolo.

2. La sofferenza della proprietà militare va persa, danneggiata, distrutta, venduta o erroneamente alienata . "Soffrire" significa consentire o permettere. La sofferenza intenzionale o negligente specificata da questo articolo include: violazione intenzionale o disprezzo intenzionale di alcune leggi, regolamenti o ordini specifici; uso imprudente o ingiustificato della proprietà; causando o permettendo che rimanga esposto alle intemperie, insicuro alloggiato o non custodito; permettendo che venga consumato, sprecato o ferito da altre persone; o prestandolo a una persona, conosciuta per essere irresponsabile, da chi è danneggiata.

3. Valore e danno . In caso di perdita, distruzione, vendita o disposizione illecita, il valore della proprietà controlla la pena massima che può essere giudicata. In caso di danno, la quantità di controlli di danno. Come regola generale, l'ammontare del danno è il costo stimato o effettivo della riparazione da parte dell'ente pubblico normalmente impiegato in tale lavoro, o il costo della sostituzione, come indicato dai listini dei prezzi governativi o in altro modo, a seconda di quale dei due è inferiore.

Minori reati inclusi.

(1) Vendita o disposizione di beni militari .

(a) Articolo 80 -attati

(b) Articolo 134 - Vendita o disposizione di proprietà del governo non militari

(2) Proprietà militari dannose per volontà .

(a) Articolo 108 - danneggiare la proprietà militare per negligenza

(b) Articolo 109 - proprietà non militari che danneggiano gravemente

(c) Articolo 80: tentativi

(3) soffrire volontariamente di proprietà militari per essere danneggiato

(a) Articolo 108 - per negligenza che subisce danni alla proprietà militare

(b) Articolo 80: tentativi

(4) Distruggere volontariamente la proprietà militare .

(a) Articolo 108 - per negligenza che distrugge la proprietà militare

(b) Articolo 109 - distruggere volontariamente proprietà non militari

(c) l'articolo 108, che danneggia intenzionalmente la proprietà militare

(d) Articolo 109 - proprietà non militari che danneggiano sensibilmente

(e) Articolo 108 - per negligenza che danneggia la proprietà militare

(f) Articolo 80: tentativi

(5) Distruggere volontariamente la proprietà militare per essere distrutta .

(a) Articolo 108 - per negligenza che soffre la proprietà militare da distruggere

(b) l'articolo 108 - che subisce volontariamente la proprietà militare per essere danneggiato

(c) Articolo 108 - per negligenza che subisce danni alla proprietà militare

(d) Articolo 80: tentativi

(6) Perdere volontariamente proprietà militari .

(a) Articolo 108 - per negligenza, perdita di proprietà militare

(b) Articolo 80: tentativi

(7) Soffrire volontariamente la proprietà militare da perdere .

(a) Articolo 108 - per negligenza, sofferenza della proprietà militare da perdere

(b) Articolo 80: tentativi

(8) Far soffrire volontariamente la proprietà militare per essere venduta .

(a) Articolo 108 - per negligenza, sofferenza della proprietà militare da vendere

(b) Articolo 80: tentativi

(9) Soffrire volontariamente la proprietà militare per essere indebitamente disposta .

(a) Articolo 108 - per negligenza, che subisce la proprietà militare che viene erroneamente disposta secondo le modalità presunte

(b) Articolo 80: tentativi

Pena massima

(1) Vendita o altro smaltimento di beni militari .

(a) di valore pari o inferiore a $ 500,00 . Discarico per cattiva condotta, annullamento di tutte le retribuzioni e indennità e reclusione per 1 anno.

(b) Di valore superiore a $ 500,00 o qualsiasi arma da fuoco o esplosivo . Discarico disonorevole, decadenza di tutte le retribuzioni e indennità e detenzione per 10 anni.

(2) Per negligenza che danneggia, distrugge o perde, o per negligenza sofferente da perdere, danneggiata, distrutta, venduta o erroneamente dismessa, proprietà militare .

(a) Di un valore o danno di $ 500,00 o meno . Confinamento per 6 mesi e confisca di due terzi di salario al mese per 6 mesi.

(b) Di un valore o danno superiore a $ 500,00 . Discarico per cattiva condotta, confisca di tutte le retribuzioni e indennità e reclusione per 1 anno.

(3) Danneggiare, distruggere, o perdere volontariamente o volontariamente sofferto per essere perso, danneggiato, distrutto, venduto, o erroneamente alienato, proprietà militare .

(a) Di un valore o danno di $ 500,00 o meno . Discarico per cattiva condotta, confisca di tutte le retribuzioni e indennità e reclusione per 1 anno.

(b) Di un valore o danno superiore a $ 500,00, o di qualsiasi arma da fuoco o esplosivo . Discarico disonorevole, decadenza di tutte le retribuzioni e indennità e detenzione per 10 anni.

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Sopra Informazioni dal Manuale per la Corte Marziale, 2002, Capitolo 4, Paragrafo 32