Articoli punitivi dell'UCMJ

Articolo 117 - Provocare discorsi o gesti

Testo dell'articolo 117

"Qualsiasi persona soggetta a questo capitolo che usi parole o gesti di provocazione o di rimprovero nei confronti di qualsiasi altra persona soggetta a questo capitolo sarà punita come un giudice marziale può dirigere".

Elementi

(1) Che l'accusato usasse ingiustamente parole o gesti verso una certa persona;

(2) Che le parole oi gesti usati provocassero o rimproverassero; e

(3) Che la persona verso cui venivano usate le parole o i gesti era una persona soggetta al codice.

Spiegazione

(1) In generale . Come usato in questo articolo, "provocante" e "riprovevole" descrivono quelle parole o gesti che sono usati in presenza della persona a cui sono diretti e che una persona ragionevole si aspetterebbe di provocare una violazione della pace nelle circostanze. Queste parole e questi gesti non includono rimproveri, censure, prove e simili che possono essere correttamente amministrati nell'interesse della formazione, dell'efficienza o della disciplina nelle forze armate.

(2) Conoscenza . Non è necessario che l'accusato abbia conoscenza che la persona verso cui sono dirette le parole o i gesti è una persona soggetta al codice.

Minori reati inclusi. Articolo 80: tentativi

Pena massima Confinamento per 6 mesi e confisca di due terzi di salario al mese per 6 mesi.

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Sopra Informazioni dal manuale per la Corte di giustizia, 2002, capitolo 4, paragrafo 42