Articoli punitivi dell'UCMJ

Articolo 133 - Condotta disdicevole a ufficiale e gentiluomo

Testo

"Qualsiasi ufficiale incaricato, cadetto o guardiamarina condannato per condotta che non diventi un ufficiale e un gentiluomo, sarà punito come un giudice marziale può dirigere".

Elementi.

(1) Che l'imputato ha fatto o omesso di fare determinati atti; e

(2) Che, date le circostanze, questi atti o omissioni costituivano una condotta disdicevole a un ufficiale e gentiluomo.

Spiegazione.

(1) Gentiluomo . Come usato in questo articolo, "gentiluomo" include sia ufficiali di sesso maschile che donne, cadetti e guardiamarina.

(2) Natura dell'infrazione . Condurre la violazione di questo articolo è un'azione o un comportamento in una capacità ufficiale che, nel disonorare o disonorare la persona come ufficiale, compromette seriamente il carattere dell'ufficiale come un gentiluomo, o un'azione o comportamento in una capacità non ufficiale o privata che, nel disonorato o in disonore l'ufficiale personalmente, compromette seriamente la posizione della persona come ufficiale. Vi sono certi attributi morali comuni all'ufficiale ideale e al perfetto gentiluomo, la cui mancanza è indicata da atti di disonestà, ingiustizia, indecenza, indecorum, illegalità, ingiustizia o crudeltà. Non tutti sono o possono aspettarsi di soddisfare standard morali irrealisticamente elevati, ma esiste un limite di tolleranza basato sulle abitudini del servizio e sulla necessità militare al di sotto del quale gli standard personali di un ufficiale, cadetto o guardiamarina non possono cadere senza compromettere seriamente la persona in piedi come ufficiale, cadetto o guardiamarina o il personaggio della persona come un gentiluomo.

Questo articolo vieta la condotta di un ufficiale, cadetto o guardiamarina che, considerando tutte le circostanze, sta quindi compromettendo. Questo articolo include atti resi punibili da qualsiasi altro articolo, a condizione che tali atti equivalgano a comportamenti disdicevoli di un ufficiale e di un gentiluomo. Pertanto, un ufficiale incaricato che ruba proprietà viola sia questo articolo sia l' articolo 121 .

Ogni volta che il reato addebitato è uguale a un reato specifico enunciato nel presente Manuale, gli elementi di prova sono gli stessi di quelli indicati nel paragrafo che tratta tale specifico reato, con l'ulteriore requisito che l'atto o l'omissione costituisca una condotta non onerosa ufficiale e gentiluomo.

(3) Esempi di reati . Le istanze di violazione di questo articolo includono consapevolmente fare una falsa dichiarazione ufficiale; fallimento disonorevole di pagare un debito; barare su un esame; aprire e leggere una lettera di un altro senza autorità; usare un linguaggio offensivo o diffamatorio per un altro ufficiale in presenza di quell'ufficiale o di quell'ufficiale ad altre persone militari; essere ubriachi e disordinati in un luogo pubblico; associazione pubblica con prostitute conosciute; commettere o tentare di commettere un crimine che comporta turpitudine morale; e fallendo senza una buona causa per sostenere la famiglia dell'ufficiale.

Minore offesa inclusa.

Articolo 80: tentativi

Pena massima

Licenziamento, decadenza di tutte le retribuzioni e indennità e reclusione per un periodo non superiore a quello autorizzato per il reato più analogo (simile) per il quale è prevista una pena in questo manuale o, in assenza di prescrizione, per 1 anno.

Articolo successivo > Articolo 134 - Articolo generale>

Sopra Informazioni dal Manuale per la Corte Marziale, 2002, Capitolo 4, Paragrafo 59