Articoli punitivi dell'UCMJ

Articolo 134 - Fraternizzazione

Testo

Vedere il paragrafo 60 .

Elementi.

(1) che l'imputato era un funzionario o un ufficiale di garanzia ;

(2) Che l'imputato fraternizzava in termini di uguaglianza militare con uno o più membri certi arruolati in un certo modo;

(3) Che l'imputato allora sapeva che la (e) persona (e) doveva essere (a) membro / i arruolato / i;

(4) Che tale fraternizzazione ha violato l'usanza del servizio dell'accusato che gli ufficiali non devono fraternizzare con membri arruolati in termini di uguaglianza militare; e

(5) Che, date le circostanze, la condotta dell'imputato era a danno del buon ordine e della disciplina nelle forze armate o era di natura tale da portare discredito sulle forze armate.

Spiegazione.

(1) In generale . L'essenza di questo reato è una violazione dell'usanza delle forze armate contro la fraternizzazione. Non tutti i contatti o le associazioni tra ufficiali e persone arruolate costituiscono un reato. Se il contatto o l'associazione in questione è un reato dipende dalle circostanze circostanti. I fattori da considerare includono se la condotta ha compromesso la catena di comando, ha provocato la comparsa di parzialità, o comunque minato il buon ordine, la disciplina, l'autorità o il morale. Gli atti e le circostanze devono essere tali da condurre una persona ragionevole esperta nei problemi della leadership militare per concludere che il buon ordine e la disciplina delle forze armate sono stati pregiudicati dalla loro tendenza a compromettere il rispetto delle persone arruolate per la professionalità , integrità e obblighi di un ufficiale.

(2) Regolamenti . Regolamenti, direttive e ordini possono anche disciplinare la condotta tra l'ufficiale e il personale arruolato sia a livello di servizio che a livello locale. Le relazioni tra persone arruolate di diversi gradi o tra ufficiali di diversi gradi possono essere trattate allo stesso modo. Le violazioni di tali direttive o ordini possono essere punite ai sensi dell'articolo 92 .

Vedi paragrafo 16.

Minori reati inclusi. Articolo 80: tentativi

Pena massima Licenziamento, confisca di tutte le retribuzioni e indennità e reclusione per 2 anni.

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Sopra Informazioni dal manuale per la Corte di giustizia, 2002, capitolo 4, paragrafo 83